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Libretto d’impianto

Libretto d’impianto – Art. 1, All. 1 – D.M. 10/02/2014 e Art. 7 cc n. 5 e 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e S.M.I.

Secondo l‘Art. 1, All. 1 – D.M. 10/02/2014 e Art. 7 cc n. 5 e 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e S.M.I. dal 15 Ottobre 2014 è stato reso obbligatorio munirsi del nuovo libretto d’impianto che contiene più schede da compilare dove riportare i dati del condizionatore e le varie tipologie d’impianto.

Dal 15 Ottobre 2014 è stato reso obbligatorio munirsi del nuovo libretto d’impianto che contiene più schede da compilare dove riportare i dati del condizionatore e le varie tipologie d’impianto.

La nuova normativa introduce anche la figura del responsabile dell’impianto che, per le nuove installazioni, è l’installatore che dovrà compilare il libretto la prima volta ed assicurarsi che tutto sia in regola.

Per gli impianti esistenti invece sarà il proprietario o l’amministratore del condominio nel caso di impianto centralizzato che dovranno incaricare esclusivamente tecnici qualificati ed abilitati F-gas.

Compilazione Rapporto Efficienza Energetica Condizionatore bollino blu

Se per le caldaie, l’obbligo è già in vigore da svariati anni, per i condizionatori è una novità introdotta dal 2014 per tutti i condizionatori con potenza pari o superiore ai 12 kW.

La maggior parte dei comuni climatizzatori di casa non superano comunque questa soglia. Per cui i normali condizionatori domestici devono essere segnalati sul nuovo libretto d’impianto ma non devono essere soggetti alla compilazione del rapporto di efficienza energetica.

In ogni caso controllate sulla targhetta dell’apparecchio per verificare che non superi la soglia indicata.

Nel Lazio il rapporto di efficienza energetica per i condizionatori con potenza pari o superiore ai 12 kW e per i climatizzatori a pompa di calore va fatto ogni 4 anni.

Il comune o la regione possono predisporre dei controlli che non verranno eseguiti a campione.

L’Ente preposto al controllo verifica tutte le comunicazioni di avvenuta compilazione del rapporto energetico e poi ordina, a tecnici specializzati,  di eseguire i controlli a tutte quelle persone da cui non ha ricevuto la suddetta comunicazione.

Sanzioni : da 500 a 3000 euro.

I dati anagrafici devono essere compilati da chi detiene il possesso dell’impianto.

I rapporti di efficienza energetica da un tecnico abilitato e qualificato.

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