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Nuovo DPR 146/18 F-GAS – Cosa cambia per l’utente finale

Il nuovo DPR 146/18 entrato in vigore il 24 Gennaio 2019 è andato a sostituire il DPR 43/12 che per circa sette anni ha dettato le linee-guida per la manutenzione degli impianti di condizionamento contenenti gas refrigeranti.

Questa legge obbliga chi possiede un impianto di climatizzazione con un certo quantitativo di gas refrigerante al suo interno, a controllare periodicamente l’impianto per evitare perdite di refrigerante in ambiente.

Queste verifiche periodiche devono essere effettuate da personale abilitato e qualificato, che a seguito di un esame teorico e pratico viene certificato e iscritto sul sito www.fgas.it

Periodicità dei controlli da effettuare e metodo di misura

Il precedente DPR stabiliva che gli impianti di climatizzazione dovevano essere controllati in base alla carica di refrigerante contenuta al loro interno, indipendentemente dalla tipologia di gas refrigerante contenuto.

A partire da 3 Kg di gas contenuti all’interno dell’impianto i controlli potevano essere annuali, semestrali o trimestrali.

Il nuovo DPR 146/18 cambia il metro di misura per effettuare i controlli e invece di prendere solo in considerazione il quantitativo di gas refrigerante tiene in considerazione anche la tipologia secondo il parametro del GWP di ogni gas refrigerante.

A seguito di questa variazione gli impianti soggetti al DPR 146/18 (F-gas) che devono obbligatoriamente fare i controlli sono tutti gli impianti che contengono al loro interno gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO 2 equivalente.

Tenere presente che tutti gli impianti al di sotto della soglia di 5 tonnellate di CO 2 equivalente non devono effettuare nessun controllo periodico.

Tenuta dei registri di apparecchiatura e nuova Banca Dati

Il vecchio DPR 43/12 aveva introdotto, per tutti gli impianti soggetti ai controlli periodici F-gas, l’obbligo da parte del manutentore di redigere un libretto cartaceo chiamato “registro dell’apparecchiatura“.

A seguito dei controlli periodici, dopo aver aggiornato il registro dell’apparecchiatura, il proprietario dell’impianto doveva effettuare, una volta l’anno, una comunicazione all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Tramite apposito sito dedicato, la comunicazione online ISPRA andava a tenere traccia delle attività di manutenzione e riparazione effettuate durante l’anno per monitorare il gas refrigerante.

Adesso con il nuovo DPR 146/18 i registri dell’apparecchiatura cartacei scompariranno a favore di una nuova Banca Dati online che è stata messa a disposizione a partire dal 24 Settembre 2019 dalla Camera di Commercio locale.

I vecchi registri dell’apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.

A partire da tale data, tutte le operazioni che coinvolgono gas refrigerante o apparecchiature che contengono gas refrigerante dovranno essere comunicate sulla Banca Dati della Camera di Commercio.

La vendita di apparecchiature o gas refrigerante, l’installazione di apparecchiature, la manutenzione periodica, le riparazione straordinarie, lo smaltimento e la dismissione di apparecchiature sono operazioni che dovranno essere comunicate alla Banca Dati della Camera di Commercio locale entro 30 giorni dalla data di intervento/vendita.

Nello specifico ogni volta che verrà effettuato un intervento di manutenzione, controllo perdite o riparazione il tecnico certificato dovrà registrare l’intervento entro 30 giorni nella Banca Dati della Camera di Commercio.

Per gli utilizzatori finali non ci sarà l’incombenza di effettuare in prima persona le comunicazioni, in quanto il DPR 146/18 impone agli operatori di settore di provvedere ad effettuarle alla nuova Banca Dati.

L’utente avrà invece la possibilità di scaricare e visionare i dati dei propri impianti, tramite la Banca Dati online.

L’utilizzatore finale ha la responsabilità di far eseguire da personale certificato i controlli periodici secondo le tipologie dei parametri del GWP.

Sanzioni per gli operatori (proprietari delle apparecchiature)

Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

Per quanto riguarda gli operatori si riportano di seguito le principali sanzioni previste dall’articolo 3 e 4 del D.Lgs., rimandando al provvedimento per maggiori dettagli:

  • l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro;
  • l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
  • l’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;
  • l’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro;
  • l’operatore che tiene i registri in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l’operatore non rispetti il formato di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;
  • l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Fonte www.fgas.it/

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